Acquisto prima casa e agevolazioni: come fare se hai già una casa?

Acquisto prima casa e agevolazioni: come fare se hai già una casa?

Si può acquistare un secondo immobile, usufruendo delle agevolazioni prima casa, quando non si è ancora riusciti a vendere la prima? Dunque, si può fare un acquisto prima casa senza vendere la precedente?

Le risposte alla domanda sono articolate. Facciamo chiarezza.

Requisiti per l’acquisto agevolato della prima casa

Sappiamo che per l’acquisto della prima casa è importante documentarsi con precisione e scrupolo sulle agevolazioni di tipo fiscale previste per questo importante passo e, parallelamente, sulle tasse che spetteranno. Sul sito Agenzia delle Entrate troverete tutti i dettagli.

Prima casa: le caratteristiche

Le caratteristiche per definire un immobile prima casa prevedono innanzitutto che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha, o in cui stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza.

Oppure, se diverso, il territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Inoltre, nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Nell’atto di acquisto l’acquirente dichiarerà di non essere titolare (neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni previste per appunto per la prima casa.

Si può fare un acquisto prima casa con agevolazioni senza aver venduto la precedente?

Prima del 2016 non era possibile. Oggi si può, a patto che l’acquirente venda il precedente immobile in cu viveva entro un anno.

Se non si vende la vecchia casa entro un anno, si perde il diritto all’agevolazione prima casa di cui si è già beneficiato. Di conseguenza bisognerà pagare la differenza di imposta non versata, gli interessi maturati sulla somma più una sanzione del 30% dell’importo dell’imposta.

Ma anche in questo caso è possibile presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate chiedendo di versare subito la differenza di imposta, prima che scada l’anno, superato il quale si può optare per il ravvedimento operoso per pagare, quindi, una sanzione in misura ridotta.

Inoltre, la casa acquistata non deve essere classificata come immobile di lusso, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9. E deve trovarsi nel Comune in cui il proprietario ha la residenza. In caso contrario, il proprietario deve impegnarsi a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dal rogito.

Ci sono casi in cui non è necessario vendere la casa precedente, e su questo punto fa chiarezza una sentenza della Cassazione, la numero 20300 del 2018.

Il dispositivo ha stabilito che un contribuente che non ha venduto la sua casa precedente può godere delle agevolazioni fiscali se la vecchia casa è inabitabile, quindi inidonea, per esempio a causa di un terremoto o una qualsiasi altra calamità naturale.

Oppure per via della nascita di più figli, una circostanza che rende la vecchia casa inadeguata per poter vivere in maniera decorosa.

                                                                                                                                  Fonte: Immobiliare.it

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