Ecobonus 2024, ecco le agevolazioni fiscali per i lavori edilizi

Ecobonus 2024, ecco le agevolazioni fiscali per i lavori edilizi

L’ecobonus è l’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. Si tratta di una misura introdotta dalla legge di Bilancio 2007 e attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013. Allo stato attuale, sarà in vigore fino al fino al 31 dicembre 2024 (ecco perché si parla di ecobonus 2024). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui requisiti da rispettare e sulle modalità di fruizione.

  1. Cos’è  e come funziona l’ecobonus
  2. Ecobonus 65%
  3. Ecobonus per interventi condominiali
  4. Chi può richiedere l’ecobonus
  5. Come ottenere l’ecobonus

Cos’è  e come funziona l’ecobonus

L’ecobonus consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato. È necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria (detrazione al 50%):

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Ecobonus 65%

Originariamente, la formula dell’ecobonus prevedeva che per tutti i lavori fosse possibile detrarre il 65% delle spese. Da qualche tempo, tuttavia, è stata introdotta una modifica nella misura dello sconto IRPEF riconosciuto, sulla base delle diverse tipologie di lavori incentivati.

Ecco quali sono le spese ammesse all’ecobonus al 65% e i relativi limiti di spesa per la detrazione indicati nel decreto requisiti tecnici del MISE:

  • Riqualificazione energetica globale (entro il limite di 100.000 euro);
  • Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali – coperture e pavimenti (entro il limite di 60.000);
  • Installazione di collettori solari termici (entro il limite di 100.000 euro);
  • interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti (entro il limite di 30.000 euro);
  • caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio (entro il limite di 30.000 euro);
  • sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione              (entro il limite di 30.000 euro);
  • sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (entro il limite di 30.000);
  • microcogeneratori (entro il limite di 100.000 euro);
  • sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (entro il limite di 30.000 euro);
  • sistemi di building automation (entro il limite di 15.000 euro).

Ecobonus per interventi condominiali

Discorso diverso per i lavori di efficientamento effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In questi casi, infatti, sono previste regole e misure diverse per l’applicazione dell’ecobonus.

Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), che vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dei lavori

Discorso ancora diverso per tutti quegli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che risultano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questi casi, la normativa sull’ecobonus prevede una detrazione ancora più alta: all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Chi può richiedere l’ecobonus

Possono beneficiare delle agevolazioni dell’ecobonus tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Nel dettaglio, possono fruire della detrazione fiscale:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

L’ecobonus spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento in qualità di:

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • inquilino o comodatario dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • convivente di fatto;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • promissario acquirente.

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto è valida soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Come ottenere l’ecobonus

Per poter beneficiare dell’ecobonus 2024, bisogna effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (l’obbligo non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

Il pagamento con bonifico non è necessario per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

È invece obbligatorio acquisire e conservare:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici (è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione, che dev’essere richiesta dopo l’esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori.

L’APE non è necessaria, invece, per:

  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

Inoltre, va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, indicando:

  • i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese;
  • i dati identificativi dell’edificio;
  • la tipologia dell’intervento eseguito;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

                                                                                                                                                     Fonte: Idealista

Articoli Correlati

Translate?

Confrontare

Vai su WhatsApp
💬 Possiamo aiutarti?
Ciao, come possiamo aiutarti?

Inserisci la tua ricerca