Per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea? Sul tema è intervenuta la Cassazione, che ha fornito alcuni utili chiarimenti in seguito al ricorso presentato da un condomino intenzionato a installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio. Vediamo quanto spiegato e quali sono le condizioni da rispettare per poter intervenire sulle parti comuni.
Con la sentenza 1337/2023, la Cassazione ha chiarito che per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Quest’ultima può proporre soluzioni progettuali alternative solo in alcuni casi.
Autorizzazione del condominio per l’installazione di pannelli fotovoltaici
Nell’affermare che per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, la Cassazione ha sottolineato che, in base a quanto stabilito dall’articolo 1122-bis del Codice Civile, “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Il condomino è tenuto a informare l’amministratore solo se per l’installazione sono necessarie modifiche delle parti comuni. È in questo caso che – come riportato da Edil portale – “l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può inoltre chiedere una garanzia contro gli eventuali danni causati dagli interventi”.
La Cassazione ha poi sottolineato che “l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio”.