Visto il dilagare dei fenomeni criminosi, sempre più all’interno del condominio si assiste all’adozione di sistemi di videosorveglianza privati e condominiali.
Sorgono subito spontanee una serie di domande: quali sono le norme che si devono rispettare per l’installazione di queste tipologie di impianti? Le riprese che interessano le parti comuni ovvero frammenti di vita privata violano la privacy?
La normativa sulla privacy
Rispondiamo subito a quest’ultima domanda. La questione interessa sicuramente la normativa sulla tutela dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Pertanto, quando si decide di installare un simile impianto di sicurezza risulta, infatti, essenziale bilanciare le legittime esigenze di prevenzione e contrasto del crimine, con quelle, altrettanto legittime, di tutela della privacy dei soggetti ripresi dalle telecamere.
Prima di addentrarci nelle tematiche legate al trattamento dei dati personali, è bene comprendere se e in che misura sia necessario coinvolgere l’assemblea condominiale e il condominio stesso ove si voglia installare un impianto di videosorveglianza.
Differenze tra un impianto condominiale e uno privato
A seconda che l’impianto di videosorveglianza sia condominiale o privato, diverso è l’intervento dell’assemblea per la sua installazione.
Nello specifico, qualora l’impianto sia di titolarità dell’intero condominio, sarà necessario per la sua installazione convocare l’assemblea, che dovrà approvare tale intervento con la maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Inoltre, quando viene adottato dal condominio un impianto di videosorveglianza è necessario prestare attenzione al rispetto di alcune regole basilari per il trattamento dei dati personali e, in particolare, delle immagini delle riprese ritraenti potenzialmente condomini ed eventuali ospiti. Le immagini raccolte, infatti, potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità perseguite con l’installazione dell’impianto, ovvero la tutela e la protezione dei beni comuni e di quelli individuali.
Diversa, invece, è la situazione quando è il singolo condomino a installare un impianto di videosorveglianza privato.
In questo caso, nessuna delibera dovrà essere adottata dall’assemblea, venendo richiesto al proprietario il rispetto di quanto statuito dall’art. 1102 c.c.. Nello specifico, infatti, non deve essere compromesso il diritto al pari uso dei beni comuni da parte degli altri comproprietari.
Quanto alla tutela della privacy, le videocamere dell’impianto privato dovranno interessare un angolo visuale limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, sussistendo nello specifico un divieto di compiere riprese delle aree comuni (per esempio cortili, pianerottoli, scale) al fine da evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
Una pronuncia recente in tema di videosorveglianza privata all’interno del condominio
La Corte d’Appello di Catania è intervenuta con la sentenza n. 317/2022 allargando le strette maglie del diritto appena delineate. I giudici hanno, infatti, stabilito che non si viene a configurare la violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata ai pianerottoli, alle scale condominiali, al parcheggio o all’ingresso, in quanto sono luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela.
Da ciò, quindi, si può desumere che la normativa sulla privacy, quando viene applicata nel contesto del condominio, risulta una disciplina in piena evoluzione interpretativa.
Attendiamoci, pertanto, dalla giurisprudenza ulteriori interventi volti a delineare o delimitare l’applicazione della medesima.
Fonte: immobiliare.it